IPERAMMORTAMENTO L.199/2025 – Dal 15 ottobre al via le comunicazioni di completamento degli investimenti.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con Decreto direttoriale del 14 ottobre 2026, ha disposto l'apertura della procedura telematica per la trasmissione delle comunicazioni di completamento degli investimenti relativi all'agevolazione fiscale denominata Iperammortamento, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

A partire dal 15 ottobre 2026, le imprese possono trasmettere le comunicazioni attraverso l'apposita piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

 

 1. IL PROVVEDIMENTO

Con il decreto direttoriale del 14 ottobre 2026 la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha completato l’attuazione della procedura di accesso all’iperammortamento previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 427-436).

Il decreto, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 (c.d. Decreto Attuativo), individua i termini di apertura della piattaforma informatica del GSE per le comunicazioni di completamento di cui all’art. 3, comma 3, del Decreto Attuativo e approva i relativi modelli e le istruzioni operative pubblicati sul sito del GSE.

Le comunicazioni si presentano esclusivamente in via telematica tramite la sezione “Area Clienti” del sito www.gse.it, con accesso SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni ivi disponibili.

 

2. IL PERCORSO COMPLETO: LE QUATTRO COMUNICAZONI AL GSE

Con l’apertura della fase di completamento tutte le comunicazioni previste dal Decreto Attuativo sono ora operative:

Comunicazione

Contenuto essenziale

Termine

Riferimento

1. Preventiva

Prenotazione della maggiorazione: beni, importi, date previste di interconnessione o entrata in funzione

Primo adempimento della procedura, per struttura produttiva

Art. 3, c. 1 DA – DD 11/06/2026

2. Di conferma

Data e importo dell’ultima quota dell’acconto che raggiunge il 20% del costo di ciascun bene; estremi delle fatture

Entro 60 giorni dall’esito positivo della preventiva

Art. 3, c. 2 DA – DD 20/07/2026

3. Di completamento

Data di completamento per ciascun bene, dati di fatture/leasing, attestazione di possesso di perizia e certificazione contabile

A completamento e interconnessione avvenuti, entro il 15/11/2028

Art. 3, c. 3 DA – DD 14/10/2026

4. Periodiche

Investimenti, costi e previsione di utilizzo (gennaio); piano di ammortamento (giugno)

Entro il 20 gennaio e il 30 giugno di ogni anno, fino al termine di fruizione

Art. 3, c. 6 DA

Il mancato invio delle comunicazioni e delle eventuali integrazioni nei termini e con le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio (art. 3, c. 5 DA).

 

3. QUANDO SI PRESENTA LA COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO

  • Dopo il completamento dell’investimento e, per i beni degli Allegati IV e V, dopo l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • In ogni caso entro il 15 novembre 2028; il termine è prorogato di 20 giorni se il GSE richiede integrazioni documentali.
  • È possibile presentare una o più comunicazioni di completamento, riferite a uno o più beni della medesima comunicazione di conferma: beni con tempi di consegna o interconnessione diversi possono quindi essere “chiusi” separatamente.
  • La comunicazione non può riguardare beni diversi né importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione di conferma.

 

4. DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE PRIMA DELL'INVIO

Il modello richiede di dichiarare il possesso di due documenti, che devono quindi essere già rilasciati al momento della trasmissione:

Documento

Cosa attesta

Chi lo rilascia

Perizia tecnica asseverata (art. 6 DA)

Caratteristiche tecniche dei beni (inclusione negli Allegati IV e V), interconnessione; per gli impianti FER, rispetto dei requisiti dell’art. 8 DA. Va corredata da analisi tecnica.

Ingegnere o perito industriale iscritto all’albo, oppure ente di certificazione accreditato (attestazione); nel settore agricolo anche agronomo, agrotecnico o perito agrario laureati. Con idonea copertura assicurativa.

Certificazione contabile (art. 7 DA)

Effettivo sostenimento delle spese ammissibili e loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa.

Soggetto incaricato della revisione legale; per le imprese non obbligate, revisore legale o società di revisione iscritti nella sezione A del Registro (D.Lgs. 39/2010). Con idonea copertura assicurativa.

5. I CONTENUTI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE

Il fac-simile approvato è generato dalla piattaforma al termine della compilazione e si articola in sei sezioni:

  • Sezioni 1-3: dati identificativi dell’impresa, del firmatario (legale rappresentante, titolare o delegato) e del referente.
  • Sezione 4 – Dichiarazioni e impegni: assenza di procedure concorsuali e sanzioni interdittive, regolarità contributiva e sicurezza sul lavoro, disponibilità della struttura produttiva, possesso di perizia e certificazione, classificazione PMI, nonché gli estremi delle fatture e/o dei contratti di leasing ulteriori rispetto a quelli già trasmessi in fase di conferma.
  • Sezione 5 – Dati degli investimenti: per ciascun bene, codice, stato, categoria, data di completamento, data di interconnessione (Allegati IV e V) o di entrata in funzione (impianti FER), eventuale componente di bene complesso, costo di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
  • Sezione 6 – Comunicazione per l’accesso al beneficio, con riepilogo dei costi per annualità 2026, 2027 e 2028 e richiamo al limite massimo di 20 milioni di euro di investimenti completati per impresa in ciascuna annualità.

Per ogni fattura o contratto di leasing vanno indicati, tra l’altro, le spese non ammissibili e le spese ammissibili eccedenti il costo agevolabile; per il leasing anche l’importo complessivo e il canone anticipato. Per gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili sono richiesti inoltre i consumi dell’esercizio precedente, i POD, la configurazione di autoconsumo (fisico o a distanza), l’eventuale codice CENSIMP e la zona di mercato.

 

6. ESITO DELLE VERIFICHE E DECORRENZA DEL BENEFICIO

  • Il GSE verifica la completezza dei dati entro 10 giorni dalla ricevuta di invio e comunica l’esito positivo oppure le integrazioni richieste, da fornire entro 10 giorni; sulle integrazioni si pronuncia nei 10 giorni successivi (art. 3, c. 4 DA).
  • La maggiorazione rileva a decorrere dal periodo d’imposta in cui è trasmessa la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione entro lo stesso periodo; la fruizione è comunque subordinata all’esito positivo delle verifiche del GSE (art. 4, c. 1 DA).
  • Misura della maggiorazione, per gli investimenti completati in ciascuna annualità: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, 50% oltre 10 e fino a 20 milioni (art. 4, c. 2 DA).

 

7. PUNTI DI ATTENZIONE

  • Cumulo: ammesso con altre agevolazioni nazionali ed europee sui medesimi costi, purché non coprano le stesse quote di costo e non si superi il costo sostenuto; la base di calcolo è al netto di altri contributi ricevuti sugli stessi costi.
  • Transizione 5.0: la maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 446, della L. 207/2024.
  • Conservazione documentale: l’impresa si impegna a conservare perizie, attestazioni, fatture, documenti di trasporto e ogni altro documento relativo all’acquisizione dei beni, ai fini dei controlli.
  • Vicende successive: vanno comunicate al GSE le variazioni societarie e l’eventuale cessione a titolo oneroso dei beni o la loro destinazione a strutture produttive all’estero nel periodo di fruizione (art. 1, c. 432 L. 199/2025 e art. 10 DA).

Il consiglio di ASI

Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare che intendono beneficiare della maggiorazione già nel periodo d’imposta 2026, è opportuno che i beni entrino in funzione e che la comunicazione di completamento sia trasmessa entro il 31 dicembre 2026. Suggeriamo quindi di incaricare fin d’ora il perito e il revisore, così da disporre di perizia e certificazione contabile in tempo utile, e di verificare la coerenza fra beni e importi indicati nella comunicazione di conferma e quelli effettivamente fatturati.

 

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