Conto termico 3.0 per le imprese
Pubblicato in G.U. DEL 26.09.2025 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 07.08.2025 che disciplina gli incentivi previsto dal CONTO TERMICO 3.0 con significative novità rispetto alla versione precedente come l'ampliamento dei soggetti ammissibili al cosidetto "settore terziario" (settore privato non residenziale come le IMPRESE) e una gamma più ampia di interventi agevolabili.
In questa sede forniamo un quadro di sintesi delle agevolaziioni dedicate alle imprese.
COS'E' IL CONTO TERMICO 3.0
Il Decreto 4 agosto 2025 va ad aggiornare la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.
CATEGORIE DI IMMOBILI INTERESSATE (PER LE IMPRESE)
Nel Conto Termico, rientrano tra gli edifici privati non residenziali tutte le strutture destinate ad attività commerciali, direzionali, produttive, artigianali, ricettive, sanitarie e logistiche, purché classificate fuori dal gruppo A ad eccezione di A/10 (uffici).
Sono incluse quindi le unità catastali di categoria:
- B (es. scuole private, cliniche, associazioni)
- C (negozi, magazzini, laboratori) escluso C/6 e C/7
- D (capannoni, alberghi, banche) escluso D/9
- E escluso E/2, E/4, E/6
- A/10 (uffici e studi privati)
INTERVENTI INCENTIVABILI E SPESE AMMISSIBILI
Gli interventi incentivabili possono riguardare INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI.
1. INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA IN EDIFICI ESISTENTI, PARTI DI EDIFICI ESISTENTI, PARTI DI EDIFICI ESISTENTI O UNITA' IMMOBILIARI DOTATI DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE.
Tali interventi devono essere in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento. Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante, fa fedel'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) redatto prima e dopo l'intervento. I costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento. Nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili. Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post-intervento.
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
- sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
Per gli INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA sono ammissibili le spese di seguito elencate:
Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
- la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto a), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
- l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l’unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso:
- la fornitura e la messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
- il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
- lo smontaggio e la dismissione delle chiusure preesistenti;
Per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
- la fornitura e la messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili;
- la fornitura e la messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
- l’eventuale smontaggio e la dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;
Per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero:
- la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
- la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di
acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti; - la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con la
strategia per la circolarità materica nel settore dell’edilizia e delle costruzioni; - gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico.
Per gli interventi di sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
- la fornitura e la messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti nell’allegato I al presente decreto;
- l’adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
- l’eventuale smontaggio e la dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti.
Per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:
- la fornitura e la messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai
requisiti minimi; - gli adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;
Per gli interventi di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di mobilità elettrica:
- la fornitura e la messa in opera dei punti di ricarica;
- la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di opere edili per l’installazione dei punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso in cui l’intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva UE 2018/844;
- il contributo in quota potenza di cui al Testo Integrato delle Connessioni attive - TICA per la richiesta di potenza addizionale in prelievo;
Per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo:
- la fornitura e la posa in opera dell’impianto fotovoltaico e dell’eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete;
- le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica.
Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.
Non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell'avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:
a. nome e dimensioni dell'impresa;
b. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
c. ubicazione del progetto;
d. elenco dei costi del progetto;
e. tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro)
e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto
Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.
2. INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
Per gli INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI sono ammissibili le spese di seguito elencate:
Per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva:
- lo smontaggio e la dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale;
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d’impianto;
Per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e la connessione a reti di teleriscaldamento efficienti:
- lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d’impianto. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione. Sono, inoltre, comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo. Per gli interventi di generazione simultanea, in un unico processo, di energia termica ed elettrica sono incluse anche le spese per gli interventi connessi all’allacciamento alla rete elettrica nazionale;
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica.
REQUISITI PER L'ACCESSO
Ai fini dell’accesso agli incentivi i soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell’edificio o unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.
Sono ammissibili gli interventi realizzati su edifici o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti alla data di entrata in vigore del decreto "CONTO TERMICO 3.0".
In caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti di più edifici o più unità immobiliari, con impianti centralizzati di climatizzazione invernale, sono incentivabili nel
rispetto delle seguenti condizioni:
- il dimensionamento della potenza nominale del nuovo generatore, asseverato da un tecnico abilitato, deve essere basato sul calcolo dei reali fabbisogni termici dell’insieme di edifici, in conformità alla normativa tecnica UNI;
- gli edifici e le unità immobiliari devono essere nella disponibilità di un unico soggetto ammesso e l’intervento deve essere nella disponibilità di un unico soggetto responsabile;
- nel caso di più edifici, gli stessi devono essere dotati di impianti climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste.
Il nuovo impianto di climatizzazione invernale può essere adibito anche alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria.
Sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i quali devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato.
Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell’ultima rata. Rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e recupero delle somme già erogate l’accertamento del mancato rispetto di tali condizioni.
INCENTIVI
Con riferimento agli INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA l'intensità degli incentivi non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile. In caso di multi-intervento, l’intensità degli incentivi non supera il 30% dei costi ammissibili.
Le percentuali di intensità di cui sopra possono essere aumentate:
- del 20% in caso di interventi realizzati da PICCOLE IMPRESE e del 10% per interventi realizzati da MEDIE IMPRESE;
- del 15% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all'investimento.
Con riferimento agli interventi PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI l'intensità degli incentivi non supera il 45% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto di cui sopra può essere aumentata del 20% per gli aiuti concessi alle PICCOLE IMPRESE e del 10% per gli aiuti concessi alle MEDIE IMPRESE.
CUMULABILITA'
Gli incentivi possono essere cumulati:
- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità ai commi precedenti;
- con incentivi statali come previsti da Fondo di Garanzia, Fondi di Rotazione e contributi in conti interessi.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande vanno presentate telematicamente al GSE sulla base della modulistica che verrà resa disponibile a breve.
ASI FINANZA E IMPRESA, in collaborazione con un partner qualificato (ESCO certificata UNI 11352), fornisce supporto tecnico ed operativo per la valutazione e realizzazione degli interventi e la predisposizione della documentazione per l'accesso alle agevolazioni.
Per ulteriori informazioni è possibile contattarci al 348.3004695 o scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Clausola di esclusione di responsabilità
ASI FINANZA E IMPRESA S.R.L. non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente informativa evidenziando che fanno fede esclusivamente i testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee e on line delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., B.U.R., etc
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