Certificati bianchi

Pubblicato in G.U. n. 211 dell’11 settembre 2025 il decreto 21 luglio 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che aggiorna la disciplina dei certificati bianchi di cui all'articolo 7 del D. LGS 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

IL SISTEMA DEI CERTIFICATI BIANCHI

Il meccanismo dei Certificati Bianchi (o TEE titoli di efficienza energetica), entrato in vigore nel 2005, è il principale strumento di promozione dell'efficienza energetica in Italia.

Certificati Bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP).

 

COME FUNZIONA

I Certificati Bianchi sono il principale meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti, ma riguardano anche interventi realizzati nel settore civile e misure comportamentali. 

Il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica. Su indicazione del GSE, i certificati vengono poi emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) su appositi conti.

Certificati Bianchi possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali. A tal fine, tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica del GME. 

Il valore economico dei titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato.

 

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI VOLONTARI

Il sistema prevede obblighi di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali (i "Soggetti obbligati") e attribuisce, per ogni anno d'obbligo, obiettivi da raggiungere.

I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d'obbligo di risparmio in due modi:

  • realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo.
  • acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo. 

OBIETTIVI DI RISPARMIO PER I DISTRIBUTORI:

Per ogni anno d'obbligo, dal 2025 al 2030, sono stati fissati gli obiettivi di risparmio che i distributori devono raggiungere attraverso interventi di efficienza energetica:

2025: 0,8556 MTEE negli usi finali di energia elettrica e 0,5244 MTEE negli usi finali di gas naturale

2026: 1,0416 MTEE negli usi finali di energia elettrica e 0,6384 MTEE negli usi finali di gas naturale

2027: 1,2276 MTEE negli usi finali di energia elettrica e 0,7524 MTEE negli usi finali di gas naturale

2028: 1,4136 MTEE negli usi finali di energia elettrica e 0,8664 MTEE negli usi finali di gas naturale

2029: 1,5996 MTEE negli usi finali di energia elettrica e 0,9804 MTEE negli usi finali di gas naturale

2030: 1,7918 MTEE negli usi finali di energia elettrica e 1,0982 MTEE negli usi finali di gas naturale

Concorrono al raggiungimento degli obiettivi anche i Certificati Bianchi spettanti per l'energia da Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), per gli interventi che continuano a generare risparmi dopo la conclusione del periodo di vita utile e per gli interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del D.M.106 del 20/05/2015.

I SOGGETTI VOLONTARI

Oltre ai distributori di energia, possono partecipare al meccanismo anche i cosiddetti “soggetti volontari", ovverosia quei soggetti che liberamente scelgono di realizzare interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia, e a cui si riconosce il diritto a ricevere la corrispondente quantità di Certificati Bianchi.

Tra i soggetti volontari vi sono le società di servizi energetici (ESCO), le società che abbiano nominato un esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato o le società che siano in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.

 

CERTIFICATI BIANCHI PER LA CAR (COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO)

La cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica - o meccanica -  e calore. Per le unità di cogenerazione riconosciute CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento) è previsto l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, secondo le condizioni e le procedure stabilite dal D.M. 05/09/2011. 

Il GSE riconosce il funzionamento CAR per le unità di cogenerazione che lo richiedono, svolgendo un'attività di verifica e controllo per determinare il numero di TEE cui hanno diritto.

 

CUMULABILITA' CON ALTRI INCENTIVI

I Certificati Bianchi non possono essere cumulati con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti. Nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, i Certificati Bianchi sono invece cumulabili con:

  • finanziamenti erogati a livello locale, regionale e comunitario
  • contributi previsti dall'art. 16, comma 1, del D.M.21/07/2025

L'art. 10, comma 1, del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., dispone che i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del DM 11 gennaio 2017 non possono essere cumulati con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti. Nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, i certificati bianchi sono invece cumulabili con finanziamenti erogati a livello locale, regionale e comunitario (es. i POR FESR, erogati dalle Regioni), con eventuali strumenti di sostegno per i quali sia esplicitamente prevista la possibilità di cumulo con i certificati bianchi, e con l'accesso a:

  1. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  2. contributi in conto interesse;
  3. detassazione del reddito d'impresa e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i crediti di imposta riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero dei titoli spettanti è ridotto del 50%.

   

FONTE: GSE

 

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